Art. 39
Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale
1. Gli aiuti per servizi di consulenza concessi a favore di silvicoltori o altri gestori di terreni sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono erogati allo scopo di aiutare i silvicoltori e altri gestori di terreni a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda, dell'impresa o dell'investimento.
3. La consulenza riguarda almeno le questioni relative all'attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2009/147/CE.
Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali delle aziende silvicole.
4. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza.
I prestatori dei servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
5. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6. Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione dei singoli beneficiari dei servizi di consulenza.
7. L'aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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