Art. 39 · Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

Art. 39

Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale 1.   Gli aiuti per servizi di consulenza concessi a favore di silvicoltori o altri gestori di terreni sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti sono erogati allo scopo di aiutare i silvicoltori e altri gestori di terreni a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda, dell'impresa o dell'investimento. 3.   La consulenza riguarda almeno le questioni relative all'attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2009/147/CE. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali delle aziende silvicole. 4.   Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza. I prestatori dei servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. 5.   Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 6.   Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione dei singoli beneficiari dei servizi di consulenza. 7.   L'aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza.
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