Art. 40

Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale

In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale 1.   Gli aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale concessi alle imprese attive nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti: a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento: i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i); e b) sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a). 3.   La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione. 4.   Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. 5.   Gli aiuti sono destinati a investimenti materiali e immateriali connessi a infrastrutture necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione o l'adeguamento delle foreste, compresi i seguenti: a) l'accesso ai terreni forestali; b) la ricomposizione e il riassetto fondiari; c) l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica. 6.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione; b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b); d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali. e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti. 7.   I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile 8.   Nel caso di investimenti non produttivi, investimenti destinati esclusivamente a incrementare il pregio ambientale delle foreste e investimenti per le strade forestali aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste, l'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili. 9.   Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l'intensità di aiuto è limitata ai tassi seguenti: a) 75 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni ultraperiferiche; b) 75 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle isole minori del Mar Egeo; c) 50 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27; d) 40 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni.
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