Art. 42
Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura
In vigore dal 25 giu 2014
Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura
1. Gli aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura, connessi ai servizi silvo-climatico-ambientali e alla salvaguardia della foresta, concessi a soggetti privati e pubblici sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
a)
sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:
i)
come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
ii)
come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);
e
b)
sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) ”conservazione in situ”: la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;
b) ”conservazione nell'azienda silvicola”: la conservazione e lo sviluppo in situ a livello di un'azienda silvicola;
c) ”conservazione ex situ”: la conservazione di materiale genetico per uso silvicolo al di fuori dell'habitat naturale;
d) ”collezione ex situ”: la collezione di materiale genetico per uso silvicolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate.
5. Gli aiuti finanziano i costi delle azioni seguenti:
a)
azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche in silvicoltura nonché la compilazione di inventari online sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;
b)
azioni concertate: azioni intese a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in silvicoltura nell'Unione;
c)
azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e stesura di rapporti tecnici.
6. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
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