Art. 44

Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone

In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone 1.   Gli aiuti concessi alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone, comprese le attività di sgranatura, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti: a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento: i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i); e b) sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a). 3.   La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione. 4.   Gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente articolo. 5.   Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. 6.   Gli aiuti finanziano gli investimenti materiali e immateriali. 7.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione; b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b); d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali. 8.   I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile. 9.   L'intensità di aiuto è limitata ai tassi seguenti: a) nelle regioni ultraperiferiche: i) 80 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni il cui PIL pro capite è inferiore o uguale al 45 % della media dell'UE-27; ii) 65 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 45 % e il 60 % della media dell'UE-27, o è uguale a questi due valori; iii) 55 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 60 % e il 75 % della media dell'UE-27, o è uguale a questi due valori; iv) 45 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni ultraperiferiche; b) nelle regioni meno sviluppate: i) 60 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni il cui PIL pro capite è inferiore o uguale al 45 % della media dell'UE-27; ii) 45 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 45 % e il 60 % della media dell'UE-27, o è uguale a questi due valori; iii) 35 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni il cui PIL pro capite è superiore al 60 % della media dell'UE-27; c) nelle zone ”c”: i) 25 % dei costi ammissibili degli investimenti in zone scarsamente popolate e in regioni NUTS 3, o parti di tali regioni, che hanno un confine territoriale con un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo o dell'Associazione europea di libero scambio; ii) 20 % dei costi ammissibili degli investimenti in zone ”c” non predefinite; iii) nelle ex zone ”a” le intensità di aiuto possono essere aumentate al massimo di 5 punti percentuali nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017; iv) se una zona ”c” è adiacente a una zona ”a”, l'intensità massima di aiuto consentita nelle regioni NUTS 3, o parti di tali regioni, all'interno di tale zona ”c” che sono adiacenti alla zona ”a” possono essere aumentate in funzione della necessità in modo che la differenza di intensità di aiuto fra entrambe le zone non superi 15 punti percentuali; d) 10 % dei costi ammissibili degli investimenti in tutte le altre regioni. 10.   Le intensità di aiuto massime di cui al paragrafo 9 possono essere aumentate al massimo di 10 punti percentuali per le microimprese e le piccole imprese.
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