Art. 45
Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali
1. Gli aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali concessi alle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
a)
sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:
i)
come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
ii)
come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);
e
b)
sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. Gli aiuti sono concessi alle seguenti categorie di beneficiari:
a)
agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari nelle zone rurali che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole;
b)
alle microimprese e piccole imprese nelle zone rurali; e
c)
alle persone fisiche nelle zone rurali.
5. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare di cui al paragrafo 4, lettera a), deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto.
6. L'aiuto è subordinato alla presentazione di un piano aziendale all'autorità competente dello Stato membro interessato. L'attuazione di tale piano aziendale inizia entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.
Il piano aziendale descrive i seguenti elementi:
a)
la situazione economica iniziale del beneficiario;
b)
le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività del beneficiario;
c)
i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività del beneficiario, in particolare con riguardo agli investimenti, alla formazione e alla consulenza.
7. L'aiuto è versato in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni.
Le rate possono essere decrescenti.
Il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale di cui al paragrafo 6.
8. Gli Stati membri fissano l'importo dell'aiuto tenendo conto della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma di sviluppo rurale.
9. L'aiuto è limitato a 70 000 EUR per beneficiario.
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