Art. 47

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali

In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali 1.   Gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti: a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento: i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i); e b) sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a). 3.   Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i relativi costi di investimento. 4.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a) i costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l'azione di informazione; b) nel caso di progetti dimostrativi connessi agli investimenti: i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione; ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; iii) costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii); iv) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; c) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti. 5.   Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione. Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni. 6.   Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili attive nella zona rurale interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti. 7.   L'intensità di aiuto è limitata ai tassi seguenti: a) 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese; b) 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.
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Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali (Art. 47 Regolamento (UE) 2014/702) — Testo vigente | Portale Normativo