Art. 48
Aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari
1. Gli aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività e delle loro associazioni che sono PMI ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
a)
sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:
i)
come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
ii)
come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);
e
b)
sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. L'aiuto è concesso per l'adesione ad uno dei seguenti tipi di regimi di qualità:
a)
regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012;
b)
regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, compresi i regimi di certificazione, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
i)
la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
—
caratteristiche specifiche del prodotto,
—
particolari metodi di produzione, o
—
una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
ii)
i regimi sono accessibili a tutti i produttori;
iii)
i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
iv)
i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;
c)
regimi facoltativi di certificazione dei prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione ”Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari”.
5. L'aiuto è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.
6. L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni.
7. L'importo dell'aiuto è limitato a 3 000 EUR per beneficiario all'anno.
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