Art. 46
Aiuti per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali
1. Gli aiuti per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
a)
sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:
i)
come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
ii)
come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);
e
b)
sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. Gli aiuti sono erogati allo scopo di aiutare le PMI nelle zone rurali a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'impresa o dell'investimento.
4. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali del beneficiario.
5. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza.
6. I prestatori dei servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
7. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
8. Se opportuno, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo beneficiario dei servizi di consulenza.
9. L'importo dell'aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza.
Storico versioni
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