Art. 43
Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali
Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al capo I e sono concessi
a)
a silvicoltori privati che sono PMI; e
b)
esclusivamente a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini; e
c)
fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti.
Storico versioni
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