Art. 37

Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta 1.   Gli aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e per la salvaguardia della foresta concessi a silvicoltori privati o pubblici e ad enti di diritto privato e pubblico e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti: a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento: i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i); e b) sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a). 3.   La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione. 4.   Nel caso di servizi silvo-climatico-ambientali e di salvaguardia della foresta sita su terreni demaniali gli aiuti sono concessi se il gestore di tali terreni è un organismo privato o un comune. 5.   Per le aziende silvicole al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. 6.   Gli aiuti sono concessi per ettaro di foresta. 7.   Gli aiuti riguardano soltanto gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali o unionali applicabili. I requisiti nazionali obbligatori sono chiaramente esplicitati. Tali impegni hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni. 8.   I pagamenti sono intesi a compensare i beneficiari, in tutto o in parte, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'assunzione degli impegni di cui al paragrafo 7. Se necessario, gli aiuti possono finanziare i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % dell'aiuto. In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, l'aiuto può essere concesso per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste, sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità e calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno. 9.   Gli aiuti sono limitati a un importo massimo di 200 EUR per ettaro/anno. Questo massimale può essere maggiorato in casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.
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