Art. 38 · Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

Art. 38

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale 1.   Gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale concessi a favore di imprese attive nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché le visite di aziende silvicole. Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i relativi costi di investimento. 3.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a) i costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l'azione di informazione; b) nel caso di progetti dimostrativi connessi agli investimenti: i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione; ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; iii) costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii); iv) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; c) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti. 4.   Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione. 5.   Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni. 6.   L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
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