Art. 30

Aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo

In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo 1.   I regimi di aiuto intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti di cui al presente articolo sono subordinati alle seguenti condizioni: a) l'autorità pubblica competente di uno Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; nonché b) esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa. 3.   Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda. 4.   I regimi di aiuto connessi a una determinata calamità naturale sono adottati entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data. 5.   I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità erogatrice degli aiuti o da un'impresa di assicurazione. I danni possono includere quanto segue: a) danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione; b) perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. 6.   Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. 7.   La perdita di reddito è calcolata sottraendo: a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata la calamità naturale o in ciascun anno interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal b) risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo medio annuo di prodotti agricoli ottenuto nei tre anni precedenti la calamità naturale o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato. Tale importo può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Da tale importo sono detratti i costi non sostenuti a causa della calamità naturale. Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell'anno in questione. 8.   Gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.
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