Art. 28 · Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

Art. 28

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi 1.   Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi a favore di PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti: a) non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi; b) non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo; c) non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro. 3.   L'assicurazione è destinata a finanziare perdite causate da: a) calamità naturali; b) un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e altre avversità atmosferiche; c) epizoozie od organismi nocivi ai vegetali; d) animali protetti. 4.   L'assicurazione: a) compensa solo il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al paragrafo 3; b) non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura. 5.   Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio assicurativo applicando opportuni massimali. 6.   L'intensità massima di aiuto è limitata al 65 % del costo del premio assicurativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:702:oj#art-28