Art. 24

Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli

In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli 1.   Gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi: a) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli. 3.   Le pubblicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari. L'unica eccezione è un riferimento all'origine di prodotti agricoli coperti da: a) regimi di qualità di cui all', paragrafo 2, lettera a), purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione; b) regimi di qualità di cui all', paragrafo 2, lettere b) e c), purché tale riferimento sia secondario nel messaggio. 4.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre di cui al paragrafo 2, lettera a): a) spese di iscrizione; b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali; c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento; d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio; e) premi simbolici fino a un valore di 1 000 EUR per premio e per vincitore. 5.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui prodotti agricoli di cui al paragrafo 2, lettera b): a) le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni; b) spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su: i) regimi di qualità di cui all', paragrafo 2, aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi; ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti. 6.   Gli aiuti sono concessi: a) in natura o b) sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Se sono erogati in natura, gli aiuti non prevedono pagamenti diretti ai beneficiari ma sono versati ai prestatori delle azioni promozionali. Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. Gli aiuti destinati ai premi simbolici di cui al paragrafo 4, lettera e), sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna. 7.   Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Se l'azione promozionale è prestata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali. 8.   L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.
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Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (Art. 24 Regolamento (UE) 2014/702) — Testo vigente | Portale Normativo