Art. 23
Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola
1. Gli aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti finanziano i costi effettivi inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di una persona fisica che è un coadiuvante familiare o di un suo collaboratore durante la loro assenza in caso di malattia, compresa la malattia dei figli, periodi di ferie, congedo di maternità e congedo parentale oppure in caso di decesso.
3. La durata totale della sostituzione è limitata a tre mesi l'anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo di maternità e congedo parentale che è limitata a sei mesi in ciascun caso.
4. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.
Gli aiuti sono erogati al prestatore dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola.
I servizi di sostituzione nell'azienda agricola possono essere prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. In tal caso, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.
5. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi effettivi sostenuti.
Storico versioni
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