Art. 23 · Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola

Art. 23

Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola

In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola 1.   Gli aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti finanziano i costi effettivi inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di una persona fisica che è un coadiuvante familiare o di un suo collaboratore durante la loro assenza in caso di malattia, compresa la malattia dei figli, periodi di ferie, congedo di maternità e congedo parentale oppure in caso di decesso. 3.   La durata totale della sostituzione è limitata a tre mesi l'anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo di maternità e congedo parentale che è limitata a sei mesi in ciascun caso. 4.   Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono erogati al prestatore dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola. I servizi di sostituzione nell'azienda agricola possono essere prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. In tal caso, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio. 5.   L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi effettivi sostenuti.
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