Art. 21
Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione
1. Gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione.
Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nonché le visite di aziende agricole.
Gli aiuti destinati ad attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti.
3. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
a)
spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), attività dimostrative e azioni di informazione;
b)
spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.
c)
costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;
d)
nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:
i)
costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;
ii)
acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
iii)
spese generali collegate alle spese di cui ai punti i) e iii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);
iv)
acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
4. I costi di cui al paragrafo 3, lettera d), sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.
Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.
5. Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.
Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c), sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.
6. Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.
Le attività di cui al paragrafo 2 possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.
7. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.
Qualora le attività di cui al paragrafo 2 siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività.
Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate di cui al paragrafo 2.
8. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.
Nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d), l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi fiscali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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