Art. 22
Aiuti per servizi di consulenza
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per servizi di consulenza
1. Gli aiuti per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.
2. Il sostegno è inteso ad aiutare le aziende agricole attive nella produzione primaria e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.
3. La consulenza è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1305/2013 e verte su almeno uno dei seguenti elementi:
a)
gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b)
se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all', paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;
c)
misure volte alla modernizzazione, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;
d)
i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione dell', paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
e)
i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (39), in particolare la conformità ai principi generali della difesa integrata di cui all' della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (40);
f)
se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
g)
la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta, comprese le consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica.
4. La consulenza può comprendere anche questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 3 del presente articolo concernenti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la biodiversità e la protezione delle risorse idriche in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, o questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, inclusi gli aspetti relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.
5. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza.
6. Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
I servizi di consulenza possono essere prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.
Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
7. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.
Qualora i servizi di consulenza siano prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.
Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato.
8. L'importo dell'aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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