Art. 19
Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo
1. Gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili agli aiuti solo le associazioni o le organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale.
3. Gli aiuti vengono concessi a condizione che, entro cinque anni dalla data del riconoscimento ufficiale dell'associazione o dell'organizzazione di produttori, lo Stato membro interessato verifichi che gli obiettivi del piano aziendale di cui al paragrafo 2 siano stati realizzati.
4. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate conclusi nell'ambito dell'associazione o dell'organizzazione di produttori sono conformi alle disposizioni in materia di concorrenza che si applicano in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
5. Gli aiuti non sono concessi:
a)
alle organizzazioni di produzione, enti od organismi, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;
b)
ad associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;
c)
ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 3 e l'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
6. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: il canone di affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese per il personale amministrativo, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi.
In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili sono limitati ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.
7. Gli aiuti sono concessi sotto forma di aiuti forfettari erogati in rate annuali per i primi cinque anni a decorrere dalla data di riconoscimento ufficiale dell'associazione o dell'organizzazione di produttori sulla base del piano aziendale di cui al paragrafo 2.
Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.
Gli aiuti sono decrescenti.
8. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.
9. L'importo dell'aiuto è limitato a 500 000 EUR.
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