Art. 18
Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole
1. Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e gli aiuti all'avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi ai giovani agricoltori, definiti all', paragrafo 34, del presente regolamento, o alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.
La definizione di piccole aziende agricole da parte degli Stati membri è quella inclusa e approvata dalla Commissione nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.
Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'accesso agli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e allo sviluppo delle piccole aziende agricole in termini di potenziale produttivo dell'azienda agricola, misurato in produzione standard, come definita all' del regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione (34), o secondo un criterio equivalente. La soglia inferiore di accesso agli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori è più elevata della soglia superiore di accesso agli aiuti per lo sviluppo delle piccole aziende agricole.
Gli aiuti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.
3. Se gli aiuti sono concessi a un giovane agricoltore che crea una società nella forma di una persona giuridica, il giovane agricoltore esercita un controllo effettivo e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e a lungo termine, da solo o insieme ad altre persone. Se una persona giuridica è controllata, esclusivamente o congiuntamente, da un'altra persona giuridica, tali requisiti si applicano a tutte le persone fisiche che esercitano un controllo su un'altra persona giuridica.
4. Gli aiuti sono subordinati alla presentazione di un piano aziendale all'autorità competente dello Stato membro interessato, la cui attuazione inizia entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.
Il piano aziendale descrive almeno quanto segue:
a)
nel caso di aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori:
i)
la situazione iniziale dell'azienda agricola;
ii)
le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
iii)
i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, necessarie per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, quali investimenti, formazione, consulenza;
b)
nel caso di aiuti all'avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole:
i)
la situazione iniziale dell'azienda agricola;
ii)
i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, che potrebbero favorire il conseguimento della redditività, quali investimenti, formazione, cooperazione.
5. Nel caso dei giovani agricoltori il piano aziendale di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo prevede che il beneficiario debba rientrare nella definizione di agricoltore in attività di cui all', paragrafo 42, entro 18 mesi dalla data dell'insediamento. Tuttavia, qualora il beneficiario non disponga di sufficienti capacità e competenze professionali per rientrare nella suddetta definizione, è ammissibile agli aiuti a condizione che si impegni ad acquisire tali capacità e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di adozione della decisione di concessione degli aiuti. Tale impegno deve essere incluso nel piano aziendale.
6. Gli aiuti sono versati in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni.
Per i giovani agricoltori, l'ultima rata degli aiuti degli aiuti è subordinata alla corretta attuazione del piano aziendale di cui al paragrafo 4, lettera a).
7. L'importo dell'aiuto per giovane agricoltore deve essere basato sulla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato ed è limitato a 70 000 EUR.
L'importo dell'aiuto per piccola azienda agricola è limitato a 15 000 EUR.
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