Art. 17
Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli
1. Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.
2. L'investimento riguarda la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di prodotti agricoli.
3. Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi del presente articolo.
4. Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
a)
costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;
b)
acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
c)
costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
d)
acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
6. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.
Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.
7. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.
8. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.
9. L'intensità di aiuto non supera il:
a)
75 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
b)
75 % dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;
c)
50 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
d)
40 % dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.
10. Le aliquote di cui al paragrafo 9 possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima di aiuto non superi il 90 % per operazioni:
a)
collegate a una fusione di organizzazioni di produttori; o
b)
sovvenzionate nell'ambito del PEI.
Storico versioni
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