Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 giu 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) ”aiuto”: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
(2) ”PMI” o ”microimprese, piccole e medie imprese”: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
(3) ”settore agricolo”: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
(4) ”prodotto agricolo”: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);
(5) ”produzione agricola primaria”: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
(6) ”trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
(7) ”commercializzazione di un prodotto agricolo”: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
(8) ”azienda agricola”: un'unità comprendente terreni, locali e strutture utilizzati per la produzione agricola primaria;
(9) ”calamità naturali”: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;
(10) ”regime di aiuto”: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
(11) ”piano di valutazione”: un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare; le questioni oggetto della valutazione; gli indicatori di risultato; la metodologia prevista per svolgere la valutazione; gli obblighi di raccolta dei dati; il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale; la descrizione dell'organismo indipendente che effettua la valutazione o i criteri che saranno utilizzati per selezionarlo nonché le modalità per assicurare la pubblicità della valutazione;
(12) ”aiuti individuali”:
a)
gli aiuti ad hoc, nonché
b)
gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
(13) ”aiuti ad hoc”: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;
(14) ”impresa in difficoltà”: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a)
nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per ”società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24) e, se del caso, il ”capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione;
b)
nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per ”società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c)
qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d)
qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e)
nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
i)
il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
ii)
il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
(15) ”capi morti”: animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano;
(16) ”avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale”: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base:
a)
dei tre anni precedenti o
b)
di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
(17) ”altre avversità atmosferiche”: condizioni atmosferiche avverse che non rientrano nelle condizioni stabilite all', paragrafo 16, del presente regolamento;
(18) ”organismi nocivi ai vegetali”: organismi nocivi quali definiti all', paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (25);
(19) ”evento catastrofico”: un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale;
(20) ”equivalente sovvenzione lordo”: importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
(21) ”attivi materiali”: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
(22) ”attivi immateriali”: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
(23) ”sistema agroforestale”: un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie;
(24) ”anticipo rimborsabile”: un prestito a favore di un progetto, versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;
(25) ”avvio dei lavori del progetto o dell'attività”: la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
(26) ”grandi imprese”: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
(27) ”regimi fiscali subentrati a regimi precedenti”: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;
(28) ”intensità di aiuto”: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
(29) ”data di concessione degli aiuti”: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
(30) ”norma dell'Unione”: una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia ritenute norme dell'Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
(31) ”programma di sviluppo rurale”: il programma di sviluppo rurale ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
(32) ”investimenti non produttivi”: gli investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda agricola;
(33) ”investimenti realizzati per conformarsi a una norma dell'Unione”: gli investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a una norma dell'Unione dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa dell'Unione;
(34) ”giovane agricoltore”: una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
(35) ”regioni ultraperiferiche”: le regioni di cui al primo comma dell'articolo 349 del trattato;
(36) ”isole minori del Mar Egeo”: le isole minori di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26)
;
(37) ”regioni meno sviluppate”: regioni che hanno un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE-27;
(38) ”UE-25”: i 25 paesi che erano Stati membri dell'Unione europea nel maggio 2005;
(39) ”UE-27”: i 27 paesi che erano Stati membri dell'Unione europea nel gennaio 2007;
(40) ”opere permanenti”: opere, realizzate dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori, che creano un attivo;
(41) ”biocarburanti prodotti da colture alimentari”: biocarburanti prodotti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (27);
(42) ”agricoltore in attività”: un agricoltore in attività ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (28);
(43) ”associazione e organizzazione di produttori”: un'associazione o un'organizzazione costituite per i seguenti scopi:
a)
l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato; o
b)
la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso; o
c)
la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti; o
d)
altre attività che possono essere svolte dalle associazioni o dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi;
(44) ”costi fissi occasionati dalla partecipazione a un regime di qualità”: i costi sostenuti per partecipare a un regime di qualità sovvenzionato e il contributo annuo di partecipazione a tale regime, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari dei regimi di qualità;
(45) ”consulenza”: l'insieme delle consulenze fornite nell'ambito di uno stesso contratto;
(46) ”coadiuvante familiare”: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli;
(47) ”costi dei test per l'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) e l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)”: tutti i costi, compresi quelli legati ai kit di analisi e al prelievo, al trasporto, all'analisi, alla conservazione e alla distruzione dei campioni necessari per il campionamento e le analisi di laboratorio, conformemente alle disposizioni dell'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (29);
(48) ”libro genealogico”: qualsiasi libro, registro, schedario o supporto informatico:
a)
tenuto da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l'organizzazione o l'associazione di allevatori si è costituita nonché
b)
in cui siano iscritti o registrati animali riproduttori di razza pura di una razza specifica con indicazione degli ascendenti;
(49) ”animale protetto”: qualsiasi animale protetto dalla legislazione dell'UE o nazionale;
(50) ”organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza”: un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell'innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
(51) ”normali condizioni di mercato”: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e incondizionata;
(52) ”alberi a rapido accrescimento”: bosco a rotazione rapida in cui la durata minima prima dell'abbattimento è fissata a 8 anni e la durata massima prima dell'abbattimento è fissata a 20 anni;
(53) ”bosco ceduo a rotazione rapida”: le specie arboree del codice NC 06 02 9041, definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie che restano nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo determinato dagli Stati membri;
(54) ”costo di transazione”: un costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso o non incluso nei costi o nel mancato guadagno, i quali sono compensati direttamente, e che può essere calcolato sulla base di un costo standard;
(55) ”altro gestore di terreni”: un'impresa che gestisce terreni diversa da un'impresa attiva nel settore agricolo;
(56) ”trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale si ottiene un prodotto che non rientra nell'allegato I del trattato;
(57) ”zona a”: ogni zona designata su una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2020, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;
(58) ”zona c”: ogni zona designata su una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2020, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;
(59) ”zone scarsamente popolate”: le zone riconosciute in quanto tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2020;
(60) ”regione NUTS 3”: una regione classificata al livello 3 di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (30);
(61) ”zone c non predefinite”: zone designate da uno Stato membro, a propria discrezione, come ”zone c”, a condizione che lo Stato membro dimostri che tali zone soddisfano determinati criteri socioeconomici e che esse sono designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 1o luglio 2014 — 31 dicembre 2020, in conformità alle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;
(62) ”ex zone a”: zone designate come ”zone a” in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 1o gennaio 2011 — 30 giugno 2014;
(63) ”prodotti alimentari”: prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (31).
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