Art. 6
Effetto di incentivazione
In vigore dal 25 giu 2014
Effetto di incentivazione
1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
nome e dimensioni dell'impresa;
b)
descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
c)
ubicazione del progetto o dell'attività;
d)
elenco dei costi ammissibili;
e)
tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:
a)
un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto/dell'attività;
b)
un aumento significativo, per effetto degli aiuti, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività;
c)
un aumento significativo dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati;
d)
nel caso di aiuti ad hoc, che il progetto o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata o non sarebbero stati sufficientemente redditizi per il beneficiario nella zona rurale interessata in mancanza di aiuti.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le misure introducono un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; nonché
b)
le misure sono state adottate e sono entrate in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.
5. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:
a)
i regimi di aiuto per la ricomposizione fondiaria se vengono rispettate le condizioni di cui all' o all' e se:
i)
il regime di aiuti introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; nonché
ii)
il regime di aiuti è stato adottato ed è in vigore prima che il beneficiario sostenga i costi ammissibili di cui all' o all';
b)
aiuti per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, ove ricorrano le condizioni di cui all', paragrafo 2, lettera b);
c)
aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ove ricorrano le condizioni di cui all';
d)
aiuti destinati a compensare i costi inerenti all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi, ove ricorrano le condizioni di cui all', paragrafi 9 e 10;
e)
aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, ove ricorrano le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere c), d) ed e);
f)
aiuti agli investimenti a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole ai sensi dell':
g)
aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali, ove ricorrano le condizioni di cui all';
h)
aiuti destinati alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all';
i)
aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici e climatici ai sensi dell', paragrafo 5, lettera d), ove ricorrano le condizioni di cui all'.
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