Art. 230

Abrogazioni

In vigore dal 17 dic 2013
Abrogazioni 1.   Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è abrogato. Tuttavia, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007: a) per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte: la parte II, titolo I, capo III, sezione III, l', l' e gli allegati IX e X fino al 31 marzo 2015; b) nel settore vitivinicolo: i) gli articoli da 85 bis a 85 sexies per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 bis, paragrafo 2, non ancora estirpate e, per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 ter, paragrafo 1, non ancora regolarizzate, fino all'estirpazione o alla regolarizzazione di tali superfici e l'articolo 188 bis, paragrafi 1 e 2; ii) il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, fino al 31 dicembre 2015; iii) l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 5, fino all'esaurimento delle scorte di vini con la denominazione "Mlado vino portugizac" esistenti il 1 luglio 2013; iv) l' vicies, paragrafo 5, fino al 30 giugno 2017; c) l'articolo 113 bis, paragrafo 4, gli , l', paragrafi da 1 a 4, e l', lettera e), punto iv), nonché l'allegato XIV, parte B, punto I, paragrafi 2 e 3, e punto III, paragrafo 1, e parte C, e l'allegato XV, punto II, paragrafi 1, 3, 5 e 6, e punto IV, paragrafo 2, ai fini dell'applicazione di tali articoli, fino alla data di applicazione delle corrispondenti norme di commercializzazione da stabilirsi in virtù degli atti delegati previsti all', paragrafo 2, all', paragrafo 4, all', paragrafi 3 e 4, all', paragrafo 1, all', paragrafo 4, all', paragrafo 4, all', all', paragrafo 2, all', paragrafo 3 e all' del presente regolamento; d) l'articolo 133 bis, paragrafo 1, e l'articolo 140 bis fino al 30 settembre 2014; e) l', paragrafo 3, primo e secondo comma, fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2013/14 il 30 settembre 2014; f) l', paragrafo 4, fino al 31 dicembre 2017; g) l', paragrafo 7, fino al 31 marzo 2014; h) l'allegato XV, punto III, paragrafo 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2015; i) l'allegato XX fino alla data di entrata in vigore dell'atto legislativo che sostituisce il regolamento (CE) n. 1216/2009 e il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio (46). 2.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 1306/2013 e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell'allegato XIV del presente regolamento. 3.   Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96 e (CE) n. 1037/2001 del Consiglio.
Storico versioni

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