Art. 182

Dazi addizionali all'importazione

In vigore dal 17 dic 2013
Dazi addizionali all'importazione 1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, nonché i succhi di uve e i mosti di uve, alla cui importazione, se soggetta all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune, si applica un dazio addizionale per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi: a) se le importazioni sono realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall'Unione all'Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»), o b) se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno supera un determinato livello ("volume limite"). Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. 3.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), i prezzi all'importazione sono determinati in base ai prezzi cif all'importazione della partita considerata. I prezzi cif all'importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione del prodotto nell'Unione. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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Dazi addizionali all'importazione (Art. 182 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo