Art. 180

Attuazione di accordi internazionali e di determinati altri atti

In vigore dal 17 dic 2013
Attuazione di accordi internazionali e di determinati altri atti La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure intese a rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali conclusi a norma del TFUE o da qualsiasi altro atto pertinente adottato a norma dell', paragrafo 2, o dell' TFUE o a norma della tariffa doganale comune per quanto riguarda il calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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Attuazione di accordi internazionali e di determinati altri atti (Art. 180 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo