Art. 207

Mercato rilevante

In vigore dal 17 dic 2013
Mercato rilevante La definizione del mercato rilevante permette di individuare e definire l'ambito entro il quale vi è concorrenza tra le imprese e si basa su due dimensioni cumulative: a) il mercato rilevante del prodotto: ai fini del presente capo, per "mercato del prodotto" si intende il mercato che comprende tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore a motivo delle loro caratteristiche, del loro prezzo e dell'utilizzo cui sono destinati; b) il mercato geografico rilevante: ai fini del presente capo, per "mercato geografico" s'intende il mercato comprendente il territorio nel quale le imprese in causa forniscono i prodotti di cui trattasi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dalle zone geografiche contigue segnatamente perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.
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Mercato rilevante (Art. 207 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo