Art. 205

Sospensione del regime di perfezionamento passivo

In vigore dal 17 dic 2013
Sospensione del regime di perfezionamento passivo Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento passivo, la Commissione può adottare atti di esecuzione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che sospendano in tutto o in parte il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine e delle carni di pollame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.
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