Art. 204

Altre competenze di esecuzione

In vigore dal 17 dic 2013
Altre competenze di esecuzione La Commissione può adottare atti di esecuzione: a) che definiscano misure appropriate per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dall', paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda la procedura di presentazione delle domande; b) che definiscano le misure necessarie per il rispetto degli impegni in termini di volume di cui all', compresa la cessazione o la limitazione del rilascio di titoli di esportazione in caso di superamento o di possibile superamento di tali volumi; c) che fissino coefficienti applicabili alle restituzioni all'esportazione in conformità alle disposizioni adottate a norma dell', paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3.
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Altre competenze di esecuzione (Art. 204 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo