Art. 204
Altre competenze di esecuzione
In vigore dal 17 dic 2013
Altre competenze di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione:
a)
che definiscano misure appropriate per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dall', paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda la procedura di presentazione delle domande;
b)
che definiscano le misure necessarie per il rispetto degli impegni in termini di volume di cui all', compresa la cessazione o la limitazione del rilascio di titoli di esportazione in caso di superamento o di possibile superamento di tali volumi;
c)
che fissino coefficienti applicabili alle restituzioni all'esportazione in conformità alle disposizioni adottate a norma dell', paragrafo 7.
Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3.
Storico versioni
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