Art. 203
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, riguardanti in particolare:
a)
la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati;
b)
il metodo di ricalcolo del pagamento di una restituzione all'esportazione nel caso in cui il codice del prodotto o la destinazione indicati su un titolo non corrispondano al prodotto o alla destinazione effettivi;
c)
i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera b);
d)
le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima;
e)
l'applicazione delle misure adottate in forza dell', paragrafo 4.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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