Art. 201

Limiti applicabili alle esportazioni

In vigore dal 17 dic 2013
Limiti applicabili alle esportazioni Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE è assicurato sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC, lo scadere di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.
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Limiti applicabili alle esportazioni (Art. 201 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo