Art. 179
Altre competenze di esecuzione
In vigore dal 17 dic 2013
Altre competenze di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione:
a)
che limitino i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli,
b)
che respingano i quantitativi richiesti e
c)
che sospendano la presentazione di domande ai fini della gestione del mercato qualora le domande riguardino quantitativi ingenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3.
Storico versioni
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