Art. 177
Poteri delegati
In vigore dal 17 dic 2013
Poteri delegati
1. Per tenere conto degli obblighi internazionali dell'Unione e delle norme dell'Unione applicabili in campo sociale, ambientale e di benessere degli animali, della necessità di monitorare l'andamento degli scambi e del mercato e le importazioni ed esportazioni dei prodotti, della necessità di un'adeguata gestione del mercato e della necessità di ridurre gli oneri amministrativi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' intesi a stabilire:
a)
l'elenco dei prodotti dei settori di cui all', paragrafo 1, per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione;
b)
i casi e le situazioni in cui la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione non è necessaria, in considerazione della posizione doganale del prodotto di cui trattasi, dei regimi degli scambi da rispettare, delle finalità delle operazioni, dello statuto giuridico del richiedente e dei quantitativi interessati.
2. Per prevedere ulteriori elementi del regime dei titoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' intesi a definire regole riguardanti:
a)
i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici e i casi nei quali si applica una tolleranza riguardo all'obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nel titolo o nei quali vi è l'obbligo di indicare l'origine nel titolo;
b)
la subordinazione del rilascio di un titolo di importazione o dell'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;
c)
il trasferimento dei titoli oppure le restrizioni alla trasferibilità dei titoli;
d)
condizioni aggiuntive per i titoli di importazione per la canapa in conformità all' e il principio dell'assistenza amministrativa tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità;
e)
i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.
Storico versioni
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