Art. 176

Norme generali

In vigore dal 17 dic 2013
Norme generali 1.   Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione o di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti dei settori seguenti possono essere subordinate alla presentazione di un titolo: a) cereali; b) riso; c) zucchero; d) sementi; e) olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509 , 1510 00 , 0709 92 90 , 0711 20 90 , 2306 90 19 , 1522 00 31 e 1522 00 39 ; f) lino e canapa, per quanto riguarda la canapa; g) ortofrutticoli; h) ortofrutticoli trasformati; i) banane; j) prodotti vitivinicoli; k) piante vive; l) carni bovine; m) latte e prodotti lattiero-caseari; n) carni suine; o) carni ovine e caprine; p) uova; q) carni di pollame; r) alcole etilico di origine agricola. 2.   I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, salvo diversa disposizione di un atto adottato in conformità all', paragrafo 2, TFUE e fatta salva l'applicazione degli del presente regolamento. 3.   I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione.
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Norme generali (Art. 176 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo