Art. 176
Norme generali
In vigore dal 17 dic 2013
Norme generali
1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione o di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti dei settori seguenti possono essere subordinate alla presentazione di un titolo:
a)
cereali;
b)
riso;
c)
zucchero;
d)
sementi;
e)
olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509 , 1510 00 , 0709 92 90 , 0711 20 90 , 2306 90 19 , 1522 00 31 e 1522 00 39 ;
f)
lino e canapa, per quanto riguarda la canapa;
g)
ortofrutticoli;
h)
ortofrutticoli trasformati;
i)
banane;
j)
prodotti vitivinicoli;
k)
piante vive;
l)
carni bovine;
m)
latte e prodotti lattiero-caseari;
n)
carni suine;
o)
carni ovine e caprine;
p)
uova;
q)
carni di pollame;
r)
alcole etilico di origine agricola.
2. I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, salvo diversa disposizione di un atto adottato in conformità all', paragrafo 2, TFUE e fatta salva l'applicazione degli del presente regolamento.
3. I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione.
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