Art. 174
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, riguardanti in particolare:
a)
le misure per l'applicazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali previste agli ;
b)
le procedure applicabili alla fusione di organizzazioni di produttori;
c)
le procedure che gli Stati membri devono determinare in relazione alle dimensioni minime e al periodo minimo di adesione;
d)
le procedure relative all'estensione delle regole e dei contributi finanziari di cui agli , in particolare l'attuazione del concetto di "circoscrizione economica" di cui all', paragrafo 2;
e)
le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa;
f)
le procedure riguardanti l'esternalizzazione delle attività;
g)
le procedure e le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui all'.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le modalità dettagliate per:
a)
l'attuazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali di cui agli ;
b)
le notifiche previste dall', paragrafo 2, lettera f);
c)
le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell', paragrafo 3, lettera d), dell', paragrafo 3, lettera e), dell', paragrafo 8, e dell', paragrafo 7;
d)
le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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