Art. 166
Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato
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La disposizione conferisce alla Commissione il potere di approvare atti delegati per introdurre misure specifiche in determinati settori. Tali misure devono avere come obiettivo il miglioramento della qualità dei prodotti e una più efficiente organizzazione di produzione, trasformazione e vendita. Inoltre, servono a facilitare il monitoraggio dell'andamento dei prezzi e a consentire previsioni di mercato sia a breve che a lungo termine. Sono invece espressamente escluse da queste competenze le azioni riguardanti il ritiro dei prodotti dal mercato.
La norma mira a sostenere e incentivare le attività delle organizzazioni volte ad allineare la produzione e l'offerta ai bisogni effettivi del mercato.
Si applica alla Commissione europea e alle organizzazioni operanti nei settori contemplati dalla normativa che attuano interventi di adeguamento dell'offerta.
Un'organizzazione di produttori intende migliorare la commercializzazione e tracciare meglio l'andamento dei prezzi dei propri prodotti sul mercato. Per sostenere queste attività, la Commissione adotta un atto delegato che introduce regole e strumenti specifici per facilitare tali rilevazioni e ottimizzare la produzione, senza intervenire sul ritiro delle merci.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.