Art. 166

Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

In vigore dal 17 dic 2013
Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato Per incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 152 a 163 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti misure nei settori elencati all', paragrafo 2, intese a: a) migliorare la qualità; b) promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; c) agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; d) consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-166

In sintesi

La disposizione conferisce alla Commissione il potere di approvare atti delegati per introdurre misure specifiche in determinati settori. Tali misure devono avere come obiettivo il miglioramento della qualità dei prodotti e una più efficiente organizzazione di produzione, trasformazione e vendita. Inoltre, servono a facilitare il monitoraggio dell'andamento dei prezzi e a consentire previsioni di mercato sia a breve che a lungo termine. Sono invece espressamente escluse da queste competenze le azioni riguardanti il ritiro dei prodotti dal mercato.

Perché esiste questa norma

La norma mira a sostenere e incentivare le attività delle organizzazioni volte ad allineare la produzione e l'offerta ai bisogni effettivi del mercato.

A chi si applica

Si applica alla Commissione europea e alle organizzazioni operanti nei settori contemplati dalla normativa che attuano interventi di adeguamento dell'offerta.

Esempio pratico

Un'organizzazione di produttori intende migliorare la commercializzazione e tracciare meglio l'andamento dei prezzi dei propri prodotti sul mercato. Per sostenere queste attività, la Commissione adotta un atto delegato che introduce regole e strumenti specifici per facilitare tali rilevazioni e ottimizzare la produzione, senza intervenire sul ritiro delle merci.

Domande frequenti

Quale potere viene attribuito alla Commissione?Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire misure che agevolino l'adeguamento dell'offerta alla domanda di mercato.
Quali sono gli obiettivi principali delle misure previste?Le misure puntano a migliorare la qualità, ottimizzare produzione e vendita, monitorare i prezzi ed elaborare previsioni di mercato a breve e lungo termine.
Le misure possono riguardare il ritiro dei prodotti dal mercato?No, il testo esclude espressamente le attività concernenti il ritiro dei prodotti dal mercato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo