Art. 166
Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato
In vigore dal 17 dic 2013
Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato
Per incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 152 a 163 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti misure nei settori elencati all', paragrafo 2, intese a:
a)
migliorare la qualità;
b)
promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
c)
agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato;
d)
consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.
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