Art. 166 · Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

Art. 166

Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

In vigore dal 17 dic 2013
Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato Per incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 152 a 163 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti misure nei settori elencati all', paragrafo 2, intese a: a) migliorare la qualità; b) promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; c) agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; d) consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.
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