Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 17 dic 2013
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell'allegato I:
a)
cereali, parte I;
b)
riso, parte II;
c)
zucchero, parte III;
d)
foraggi essiccati, parte IV;
e)
sementi, parte V;
f)
luppolo, parte VI;
g)
olio di oliva e olive da tavola, parte VII;
h)
lino e canapa, parte VIII;
i)
prodotti ortofrutticoli, parte IX;
j)
prodotti ortofrutticoli trasformati, parte X;
k)
banane, parte XI;
l)
settore vitivinicolo, parte XII;
m)
piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, parte XIII;
n)
tabacco, parte XIV;
o)
carni bovine, parte XV;
p)
latte e prodotti lattiero-caseari, parte XVI;
q)
carni suine, parte XVII;
r)
carni ovine e caprine, parte XVIII;
s)
uova, parte XIX;
t)
carni di pollame, parte XX;
u)
alcole etilico di origine agricola, parte XXI;
v)
prodotti dell'apicoltura, parte XXII;
w)
bachi da seta, parte XXIII;
x)
altri prodotti, parte XXIV.
Storico versioni
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