Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 17 dic 2013
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 2.   I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell'allegato I: a) cereali, parte I; b) riso, parte II; c) zucchero, parte III; d) foraggi essiccati, parte IV; e) sementi, parte V; f) luppolo, parte VI; g) olio di oliva e olive da tavola, parte VII; h) lino e canapa, parte VIII; i) prodotti ortofrutticoli, parte IX; j) prodotti ortofrutticoli trasformati, parte X; k) banane, parte XI; l) settore vitivinicolo, parte XII; m) piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, parte XIII; n) tabacco, parte XIV; o) carni bovine, parte XV; p) latte e prodotti lattiero-caseari, parte XVI; q) carni suine, parte XVII; r) carni ovine e caprine, parte XVIII; s) uova, parte XIX; t) carni di pollame, parte XX; u) alcole etilico di origine agricola, parte XXI; v) prodotti dell'apicoltura, parte XXII; w) bachi da seta, parte XXIII; x) altri prodotti, parte XXIV.
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