Art. 168
Relazioni contrattuali
In vigore dal 17 dic 2013
Relazioni contrattuali
1. Fatto salvo l' riguardante il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l' riguardante il settore dello zucchero, qualora uno Stato membro decida, riguardo ai prodotti agricoli facenti parte di un settore, diverso da quelli del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, figurante all', paragrafo 2:
a)
che ogni consegna nel suo territorio di tali prodotti da un produttore ad un trasformatore o distributore deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti;
b)
che i primi acquirenti devono fare un'offerta scritta di contratto per la consegna nel suo territorio di tali prodotti da parte dei produttori,
detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.
2. Qualora uno Stato membro decida che le consegne dei prodotti di cui al presente articolo da parte di un produttore ad un acquirente devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna sono coperte da un contratto di questo tipo se la consegna dei prodotti interessati viene effettuata attraverso uno o più intermediari.
Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni che stabiliscono a norma del presente articolo non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.
3. Nel caso previsto al paragrafo 2, lo Stato membro può stabilire un meccanismo di mediazione da applicare ai casi in cui non sia stato raggiunto il reciproco accordo per la conclusione di un contratto, assicurando in tal modo relazioni contrattuali eque.
4. Ogni contratto o offerta di contratto di cui al paragrafo 1:
a)
è stipulato/a prima della consegna;
b)
è stipulato/a per iscritto; e
c)
comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:
i)
il prezzo da pagare alla consegna, che:
—
è fisso ed è stabilito nel contratto, o
—
è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati;
ii)
la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne;
iii)
la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;
iv)
le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;
v)
le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli e
vi)
le norme applicabili in caso di forza maggiore.
5. In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se il produttore consegna i prodotti interessati a un acquirente che è una cooperativa della quale il produttore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in o derivate da tali statuti contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 4, lettere a), b) e c).
6. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi da produttori, collettori, trasformatori o distributori, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.
In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:
a)
qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ai sensi del paragrafo 1, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un produttore e il primo acquirente dei prodotti agricoli. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;
b)
qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di prodotti agricoli deve presentare un'offerta scritta per un contratto al produttore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima del contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.
Il secondo comma è applicato senza pregiudizio del diritto del produttore di rifiutare tale durata minima, purché il rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c).
7. Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo provvedono affinché le disposizioni stabilite non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.
Gli Stati membri notificano alla Commissione il modo in cui applicano le misure introdotte a norma del presente articolo.
8. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 5 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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