Art. 169

Trattative contrattuali nel settore dell'olio d'oliva

In vigore dal 17 dic 2013
Trattative contrattuali nel settore dell'olio d'oliva 1.   Un'organizzazione di produttori del settore dell'olio d'oliva, riconosciuta ai sensi dell', paragrafo 1, che persegue uno o più degli obiettivi di concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, può negoziare a nome degli aderenti, per la totalità o parte della loro produzione aggregata, contratti per la distribuzione di olio d'oliva. Un'organizzazione di produttori consegue gli obiettivi di cui al presente paragrafo a condizione che il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e che sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell' TFUE. Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che: a) l'organizzazione di produttori svolga almeno una delle seguenti attività: i) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune; ii) condizionamento, etichettatura o promozione comune; iii) organizzazione comune del controllo di qualità; iv) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio; v) trasformazione comune; vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione di olio d'oliva; vii) appalti comuni dei mezzi di produzione; b) dette attività sono significative per il volume di olio d'oliva in questione e il costo di produzione e immissione del prodotto sul mercato. 2.   Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori riconosciuta possono avere luogo: a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no un trasferimento di proprietà dell'olio d'oliva interessato dai produttori all'organizzazione di produttori; b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi; c) purché, per una singola organizzazione di produttori, il volume della produzione di olio d'oliva oggetto di dette trattative prodotto in un determinato Stato membro non sia superiore al 20 % del mercato pertinente; d) purché, per il volume di olio d'oliva oggetto di dette trattative, l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato il prodotto dei suoi aderenti; e) purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; f) purché l'olio d'oliva in questione non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti e g) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro in cui opera circa il volume di produzione di olio d'oliva oggetto di tali trattative. 3.   Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell', paragrafo 1. 4.   Ai fini del calcolo del volume di produzione di olio d'oliva di cui al paragrafo 2, lettera c), si opera una distinzione tra l'olio d'oliva per l'alimentazione umana e quello destinato ad altri impieghi. 5.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, il volume della produzione di olio d'oliva negli Stati membri. In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che sono compromessi gli obiettivi di cui all’ TFUE. Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative. Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate. Ai fini del presente articolo si applica la definizione di "autorità nazionale garante della concorrenza" di cui all', paragrafo 7, lettera a). 6.   Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), e del paragrafo 5.
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Trattative contrattuali nel settore dell'olio d'oliva (Art. 169 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo