Art. 148

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

In vigore dal 17 dic 2013
Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1.   Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o tale offerta soddisfino le condizioni definite nel paragrafo 2. Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori. Ai fini del presente articolo, si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo. 2.   Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui al paragrafo 1: a) è stipulato/a prima della consegna; b) è stipulato/a per iscritto e c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi: i) il prezzo da pagare alla consegna, che: — è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o — è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato; ii) il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne; iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione; iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento; v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore. 3.   In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se l'agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). 4.   Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti. In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi: a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno; b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno. Il secondo comma non pregiudica il diritto dell'agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi quelli di cui al paragrafo 2, lettera c). 5.   Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate. 6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Art. 148 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo