Art. 146

Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo

In vigore dal 17 dic 2013
Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo 1.   Fatte salve eventuali altre disposizioni del presente regolamento relative alla designazione delle autorità nazionali competenti, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l’osservanza delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni e le aggiorna periodicamente.
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Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo (Art. 146 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo