Art. 144
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
In relazione alle imprese di cui all', la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme riguardanti:
a)
le domande di riconoscimento delle imprese, i documenti che devono essere conservati dalle imprese riconosciute, le informazioni che queste devono fornire;
b)
il sistema di controlli a cui gli Stati membri sono tenuti a sottoporre le imprese riconosciute;
c)
le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione e alle imprese riconosciute;
d)
le consegne di materie prime alle imprese, compresi i contratti di fornitura e le bolle di consegna;
e)
l'equivalenza relativamente allo zucchero di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera a);
f)
il regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche;
g)
le esportazioni di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera d);
h)
la collaborazione degli Stati membri all'esecuzione di controlli efficaci;
i)
la modifica delle date di cui all' per campagne di commercializzazione specifiche;
j)
la determinazione dei quantitativi eccedenti, le comunicazioni e il pagamento del prelievo sulle eccedenze di cui all';
k)
l'adozione di un elenco di raffinerie a tempo pieno nel senso di cui all'allegato II, parte II, sezione B, punto 6.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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