Art. 145

Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo

In vigore dal 17 dic 2013
Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo 1.   Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo. Dal 1o gennaio 2016 gli Stati membri devono adempiere tale obbligo solo se attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al capo III del titolo I o un programma di sostegno nazionale. 2.   Fino al 31 dicembre 2015, non sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri in cui la superficie vitata totale piantata con varietà di uve da vino classificate a norma dell', paragrafo 2, è inferiore a 500 ha. 3.   Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, a norma dell', presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo. Dal 1o gennaio 2016 le modalità concernenti le comunicazioni alla Commissione relativamente alle superfici vitate sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' recanti disposizioni relative al contenuto dello schedario viticolo e alle esenzioni.
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Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo (Art. 145 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo