Art. 81
Varietà di uve da vino
In vigore dal 17 dic 2013
Varietà di uve da vino
1. I prodotti di cui all'allegato VII, parte II, elaborati nell'Unione, sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.
Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
la varietà appartiene alla specie Vitis vinifera o proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;
b)
la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.
L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione.
3. Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall'obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2, primo comma.
Tuttavia, anche in tali Stati membri possono essere piantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino conformi al disposto del paragrafo 2, secondo comma.
4. In deroga al paragrafo 2, primo e terzo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati dagli Stati membri per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l'impianto, il reimpianto o l'innesto delle seguenti varietà di uve da vino:
a)
le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 3;
b)
le varietà non rispondenti al disposto del paragrafo 2, secondo comma, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3.
5. Le superfici piantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2, 3 e 4 sono estirpate.
Non vi è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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