Art. 83

Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori

In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori 1.   In deroga all', paragrafo 2, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i grassi da spalmare. Esse consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo modalità non discriminatorie, le diciture che attestano la conformità ai suddetti criteri. 2.   Gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi. 3.   Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate. 4.   Per garantire un'applicazione corretta e trasparente del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' intesi a indicare le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5.   Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali supplementari per i prodotti che beneficiano di una norma di commercializzazione dell'Unione a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione, nella fattispecie il principio della libera circolazione delle merci, e fatta salva la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28).
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Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori (Art. 83 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo